PROPOSTA DI NUOVO TESTO ART. 275 COMMA 3 CODICE DI PROCEDURA PENALE
3- La misura degli arresti domiciliari può essere disposta solo quando ogni altra misura risulti inadeguata. La custodia cautelare in carcere può essere applicata soltanto quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui al Libro II Titolo XII Capo III Sezione I del Codice Penale, nonché a quelli ricompresi nell'art. 51 comma 3 bis del Cpp o negli artt. 4 bis, 4 ter e 4 quater della Legge n° 354/75, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari, o che siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.
IN ALTRE PAROLE...
La modifica proposta interessa un solo comma di un solo articolo del Codice di Procedura Penale vigente, l'art. 275, che reca nella rubrica: Criteri di scelta delle misure, e vista l'attuale drammatica situazione di sovraffollamento carcerario dovrebbe essere introdotta con un decreto legge. La modifica punta a far sì che ove il Giudice ritenga di dover imporre una misura custodiale, questa debba essere quella degli arresti domiciliari. La custodia cautelare in carcere, invece, resterebbe riservata solo ai gravi reati, che già precedenti normative hanno individuato e che il testo della novella legislativa si limita a riproporre. Il testo proposto, inoltre, fa salva la possibilità in ogni caso che la custodia cautelare in carcere possa essere sostituita da altre misure meno afflittive, in ciò uniformandosi a recenti sentenze della Corte Costituzionale; e sempre facendo salve le ipotesi di gravi patologìe e/o situazioni personali (donne incinte etc) già disciplinate dal Codice e che già escludono la possibilità di imporre la custodia cautelare in carcere. Con tale nuova normativa si ridurrebbe drasticamente e in maniera relativamente rapida l'affollamento carcerario, in considerazione della alta incidenza del numero di detenuti in custodia cautelare. Inoltre, si darebbe il via ad una crescita di una edilizia di tipo carcerario "attenuato", costituito da comunità che potrebbero accogliere gli indagati in stato di arresti domiciliari, edilizia che potrebbe essere sostenuta da investitori privati. Il carcere, di fatto, resterebbe riservato solo ai detenuti definitivi o a coloro che trasgrediscano le prescrizioni imposte o a coloro che non dispongano di un domicilio (facilmente reperibile, peraltro, presso comunità di tipo sociale o religioso). Si tratta di un intervento strutturale che supera la concezione del carcere quale misura cautelare, e che prende atto del fallimento della limitazione imposta dal testo vigente dell'art. 275 comma 3 Cpp ("La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo quando ogni altra misura risulti inadeguata").
* Lucio Marziale è avvocato penalista, giornalista pubblicista e consigliere comunale di Isola del Liri (FR).
www.radicalisenzafissadimora.org
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