Statuto dell'Associazione

Associazione Radicale "Radicali Senza Fissa Dimora"

La nonviolenza tiene unita tutta la società, proprio come la gravità mantiene la terra nella sua posizione. (Gandhi)

Statuto dell'Associazione

Art. 1 – L'Associazione

1.1 È costituita l'Associazione politica, senza fini di lucro, denominata: “Radicali senza fissa dimora”.

1.2 Scopo dell'Associazione è:

a) sostenere le iniziative del Partito Radicale Nonviolento Transnazionale e Transpartito e dei soggetti costituenti il PRNTT.

b) progettare, proporre e intraprendere iniziative, sia come supporto e sviluppo di quelle delle organizzazioni di cui al comma precedente, sia assunte in proprio, in associazione con comitati di cittadini o con altre forze politiche, con particolare attenzione allo sviluppo degli strumenti della nonviolenza politica di ispirazione gandhiana e alla loro pratica.

c) promuovere l'attività radicale e le iscrizioni al Partito Radicale Nonviolento Transnazionale e Transpartito (di seguito indicato come PRNTT) e ai suoi soggetti costituenti.

d) promuovere aggregazioni di cittadini su temi e obbiettivi specifici, sostenere i loro percorsi verso gli esiti politici auspicati e verso la formazione di altre associazioni tematiche radicali e nonviolente.

Art. 2 – Gli Iscritti

2.1 Chiunque può partecipare all'Associazione e divenirne Iscritto o Aderente. L'adesione o l’iscrizione all'Associazione hanno validità annuale.

2.2 È iscritto/a all'Associazione chi ne accetta lo Statuto, paga la quota di iscrizione ed è iscritto/a al PRNTT.

Art. 3 - Gli aderenti

3.1 Sono aderenti all’Associazione tutti coloro che versano la quota associativa e accettano il presente Statuto. Gli aderenti godono di diritto di voto attivo tranne che per l'elezione degli organi. Gli aderenti non possono accedere agli incarichi di Tesoriere e di Segretario.

Art. 4 – Gli organi

4.1 Sono organi dell'Associazione il Congresso, il Segretario e il Tesoriere.

Art. 5 – Il Congresso

5.1 Il Congresso è il massimo organo deliberativo dell'Associazione, di cui stabilisce gli obiettivi dell'azione politica annuale e la quota associativa (annuale). È costituito da tutti gli iscritti e da tutti gli aderenti all'Associazione.

5.2 Il Congresso si riunisce in forma pubblica e in sessione ordinaria una volta all'anno, entro il 15° giorno dalla data dell’anno precedente. È convocato dal Segretario e dal Tesoriere, mediante l'invio, almeno quindici giorni prima della data fissata per il suo svolgimento, di una comunicazione agli Iscritti e agli Aderenti. Tale comunicazione dovrà contenere l’indicazione dell’ordine del giorno e dovrà essere inviata tramite posta elettronica, sms o - per chi lo richiederà al momento dell’iscrizione - con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

5.3 La mancata convocazione del Congresso nei termini stabiliti nel comma precedente comporta il divieto della raccolta di iscrizioni all'Associazione per l'anno successivo. Il Congresso può essere convocato su iniziativa di almeno il 50% degli Iscritti, a spese dell'Associazione, secondo le modalità di cui al comma 2.

5.4 Il Congresso in sessione ordinaria discute ed approva l'ordine dei lavori, il regolamento, il bilancio annuale (su proposta del Tesoriere), la mozione politica annuale e le eventuali modifiche dello Statuto. Elegge, secondo le modalità stabilite dall'Art. 9, il Tesoriere e il Segretario e stabilisce la quota associativa annuale.

5.5 Il Congresso si riunisce in sessione straordinaria su iniziativa del Segretario in accordo con il Tesoriere, ovvero su richiesta motivata di almeno un terzo di Iscritti e Aderenti, mediante l'invio (con le modalità indicate nel comma 2) dell'ordine del giorno almeno un mese prima dell’adunanza. Tale ordine del giorno non può essere modificato.

5.6 Il Congresso si riunisce in sessione straordinaria qualora venga proposta una mozione di sfiducia motivata nei confronti del Segretario e/o del Tesoriere. La mozione di sfiducia può essere proposta da almeno il 50% + 1 degli Iscritti e dovrà contenere l'indicazione del nome del/i candidato/i a sostituirlo/i. Se approvata, la mozione comporta l'immediata sostituzione del Segretario e/o del Tesoriere con il/i candidato/i indicato/i nella mozione stessa.

5.7 Il Congresso si riunisce in sessione straordinaria, con le modalità previste al comma 5, in caso di dimissioni del Segretario e/o del Tesoriere.

5.8 Le deliberazioni del Congresso sono valide se adottate a maggioranza dei voti validamente espressi. Non è ammesso il voto per delega.

5.9 La Presidenza del Congresso è votata all’inizio dei lavori in base al regolamento.

5.10 Il Congresso può deliberare i modi e le forme dello scioglimento dell'Associazione.

Art. 6 – Il Segretario

6.1 Il Segretario è eletto dal Congresso e resta in carica un anno. Il mandato è rinnovabile;

6.2 promuove e coordina l'attività politica e garantisce l'attuazione dei deliberati del Congresso. Ha la responsabilità legale e politica dell'Associazione e presenta al Congresso una relazione sull'attività svolta; è il Rappresentante legale dell’Associazione;

6.3 il Segretario assicura la circolazione delle informazioni tra Iscritti e Aderenti, incentivando l'utilizzo dello strumento telematico. A tal fine, ed anche per una migliore circolazione delle informazioni sulle attività dell'Associazione verso l'esterno, può nominare uno o più Responsabili per l'informazione relativamente agli strumenti telematici per lo scambio delle informazioni tra Iscritti, Aderenti e per l'ufficio stampa.

6.4 Nomina una Giunta di Segreteria di almeno 3 componenti. La Giunta ha compiti esecutivi e coadiuva il Segretario nella sua opera.

Art. 7 – Il Tesoriere

7.1 Il Tesoriere è eletto dal Congresso e resta in carica un anno. Il mandato è rinnovabile.

7.2 Collabora con il Segretario per assicurare l'ordinata amministrazione delle attività e del patrimonio. Tiene un registro degli Iscritti/Aderenti e informa di ogni suo aggiornamento il Segretario. È responsabile della raccolta e della custodia delle quote di adesione e degli altri contributi nonché dell'esecuzione delle spese; ha la responsabilità diretta dei conti correnti bancari e postali intestati all’Associazione. Predispone e redige il bilancio e lo presenta al Congresso per l'approvazione. Ha la responsabilità della gestione amministrativa e della politica finanziaria dell’Associazione.

7.3 Il Tesoriere può nominare una Giunta di Tesoreria che lo coadiuvi nell'adempimento del mandato.

7.4 Il fondo comune dell'Associazione è costituito dalle quote di iscrizione/adesione, da proventi di iniziative di autofinanziamento e da ogni altro contributo, atto di donazione, legato o lascito ereditario.

7.5 I bilanci dell'Associazione sono pubblici.

Art. 8 – I portavoce

8.1 Iscritte/i e Aderenti all'Associazione, impegnate/i su di un obbiettivo particolare, possono indicare un portavoce.

8.2 I portavoce partecipano alle riunioni della Giunta di Segreteria.

Art. 9 – Modifica allo Statuto

9.1 Il presente Statuto può essere modificato dal Congresso.

9.2 Per la modifica dello Statuto è necessaria la presenza di almeno un terzo degli Iscritti e degli Aderenti. Le modifiche statutarie sono approvate quando ottengono la maggioranza dei due terzi dei presenti.

9.3 Un capitolo relativo alle modifiche statutarie sarà inserito nell’ordine del giorno del Congresso ordinario.

Art. 10 - Modalità di elezione del Tesoriere e del Segretario

10.1 Per l’elezione del Tesoriere e del Segretario, ogni Iscritto dispone di un voto, è eletto tra gli Iscritti dell'Associazione il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi. In caso di parità, dovrà essere effettuata una seconda votazione. In caso di nuova parità, risulta eletto il candidato più anziano. Il voto avviene a scrutinio segreto.

10.2 Godono di elettorato passivo alla carica di segretario e tesoriere gli iscritti al PRNTT per l'anno in corso di validità.

Approvato a Milano il 3 luglio 2008.
Modificato l'8 gennaio 2012.

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