Di Marco del Ciello.
L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
(Art. 41 Cost.)
Ieri sera il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi e il ministro dell'Economia Giulio Tremonti hanno tenuto una conferenza stampa per annunciare quattro proposte di politica economica. Una di queste consiste nella modifica dell'articolo 41 della Costituzione. Secondo gli esponenti del Governo, infatti, la formulazione di questo articolo impedirebbe di realizzare qualsiasi misura di liberalizzazione e di semplificazione burocratica a vantaggio delle imprese. Ma è davvero così? Il primo comma riconosce semplicemente la libertà di iniziativa economica privata, per cui non comporta problemi. I due commi successivi introducono, invece, due ordini di limitazioni a questa libertà.
Ma di che limiti si tratta? Secondo il comma 2, l'attività economica non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale: una formulazione generica che difficilmente può essere invocata in un giudizio di costituzionalità. Il comma pone come altri paletti la sicurezza, la libertà e la dignità umana. E non si vede perché a un privato (ma anche allo Stato) dovrebbe essere permesso di attentare alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana e cosa c'entri questo con le liberalizzazioni e la semplificazione burocratica. L'ultimo comma, infine, affida al legislatore il compito di coordinare e indirizzare l'attività economica pubblica e privata a fini sociali. In pratica, il documento di programmazione economica e finanziaria (dpef), che non mi sembra abbia mai rappresentato una seria minaccia alla libertà di iniziativa economica.
Se il Governo e il Parlamento rispettassero lo spirito e la lettera di questo articolo, noi oggi vivremmo nel paradiso del libero mercato. Forse sarebbe ora di cominciare ad applicarla questa Costituzione, cari ministri, prima di proporre modifiche strampalate.
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Laici, Nonviolenti, Antiproibizionisti, Liberali, Federalisti
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sabato 6 agosto 2011
sabato 4 giugno 2011
Cos'è il quorum e come funziona?
Di Marco del Ciello.
Tra circa una settimana gli elettori italiani potranno recarsi alle urne per esprimere il loro voto su quattro referendum abrogativi. I residenti a Milano voteranno contestualmente anche per cinque referendum consultivi comunali. Pur nel silenzio dei grandi mezzi di informazione, i promotori di questi referendum si stanno da tempo impegnando per sottolineare l'importanza della partecipazione a questo voto. E con buone ragioni, perché proprio la partecipazione sarà determinante per il raggiungimento dei loro obiettivi. L'articolo 75 della Costituzione recita infatti, al quarto comma: la proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto. Si tratta del cosiddetto quorum dei votanti.
Il termine quorum deriva, come molti termini giuridici, dal latino: è infatti il genitivo plurale del pronome relativo quis e possiamo tradurlo come 'dei quali'. Veniva utilizzato in espressioni come quorum maxima pars, 'la maggior parte dei quali', e indica oggi generalmente il numero di persone la cui partecipazione è necessaria perché una deliberazione sia valida. Esistono quorum deliberativi nelle assemblee e nei consigli di amministrazione, così come nei parlamenti, anche se spesso solo per le decisioni più importanti. La sua funzione è infatti proprio quella di garantire che una minoranza possa assumere decisioni importanti, approfittando magari di un momento di distrazione della maggioranza.
Alle elezioni politiche non esiste un quorum di elettori, ma nei referendum ne esistono invece ben due: quello costituzionale del 50% + 1 dei votanti e quello, stabilito per legge, di 500.000 sottoscrittori per poter presentare il quesito. Nei referendum comunali milanesi queste percentuali sono diverse, 30% di votanti e 1,5% di sottoscrittori, ma il principio è lo stesso. Se il secondo quorum, quello dei sottoscrittori, serve a evitare che si tengano consultazioni che interessano pochi, il primo, quello dei votanti, serve a evitare che minoranze organizzate possano assumere decisioni che poi hanno un impatto sulla vita di tutti i cittadini. Questo almeno nelle intenzioni dei nostri costituenti, ma è una posizione che si presta a non poche critiche.
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Tra circa una settimana gli elettori italiani potranno recarsi alle urne per esprimere il loro voto su quattro referendum abrogativi. I residenti a Milano voteranno contestualmente anche per cinque referendum consultivi comunali. Pur nel silenzio dei grandi mezzi di informazione, i promotori di questi referendum si stanno da tempo impegnando per sottolineare l'importanza della partecipazione a questo voto. E con buone ragioni, perché proprio la partecipazione sarà determinante per il raggiungimento dei loro obiettivi. L'articolo 75 della Costituzione recita infatti, al quarto comma: la proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto. Si tratta del cosiddetto quorum dei votanti.
Il termine quorum deriva, come molti termini giuridici, dal latino: è infatti il genitivo plurale del pronome relativo quis e possiamo tradurlo come 'dei quali'. Veniva utilizzato in espressioni come quorum maxima pars, 'la maggior parte dei quali', e indica oggi generalmente il numero di persone la cui partecipazione è necessaria perché una deliberazione sia valida. Esistono quorum deliberativi nelle assemblee e nei consigli di amministrazione, così come nei parlamenti, anche se spesso solo per le decisioni più importanti. La sua funzione è infatti proprio quella di garantire che una minoranza possa assumere decisioni importanti, approfittando magari di un momento di distrazione della maggioranza.
Alle elezioni politiche non esiste un quorum di elettori, ma nei referendum ne esistono invece ben due: quello costituzionale del 50% + 1 dei votanti e quello, stabilito per legge, di 500.000 sottoscrittori per poter presentare il quesito. Nei referendum comunali milanesi queste percentuali sono diverse, 30% di votanti e 1,5% di sottoscrittori, ma il principio è lo stesso. Se il secondo quorum, quello dei sottoscrittori, serve a evitare che si tengano consultazioni che interessano pochi, il primo, quello dei votanti, serve a evitare che minoranze organizzate possano assumere decisioni che poi hanno un impatto sulla vita di tutti i cittadini. Questo almeno nelle intenzioni dei nostri costituenti, ma è una posizione che si presta a non poche critiche.
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domenica 14 novembre 2010
Ma si può sciogliere una sola Camera?
Di Marco del Ciello.
Lo stato di incertezza che attraversa il governo Berlusconi ha riportato all'ordine del giorno la possibilità di scioglimento anticipato delle Camere e il conseguente ritorno alle urne. Tra le varie ipotesi circolate in questi giorni c'è anche quella di sciogliere solo la Camera dei Deputati, dove il governo non ha più una una maggioranza, senza toccare il Senato che sembra ancora saldamente in mano alla coalizione PdL-Lega. La lettera della Costituzione consente questa possibilità, rimettendola alla discrezionalità del Presidente della Repubblica: il Presidente della Repubblica può [...] sciogliere le Camere o anche una sola di esse (art. 88.1 Cost.).
La prassi istituzionale va però in direzione opposta a quella voluta da Berlusconi. La Costituzione del 1948 prevedeva infatti una durata in carica di cinque anni per i deputati e di sei per i senatori, cosa che avrebbe portato a elezioni in anni diversi. Fino alla modifica costituzionale del 1963 che pareggiò la durata in carica dei sue rami del Parlamento, il Senato fu sempre sciolto con un anno di anticipo (1953, 1958) per consentire il voto simultaneo e impedire che si formassero maggioranze diverse nelle due Camere. Uno scioglimento anticipato oggi porterebbe a un esito opposto, elezioni separate, e al rischio di maggioranze diverse, se non contrapposte.
La Costituzione non lo vieta, ma Napolitano farebbe bene a valutare con attenzione l'opportunità di questa decisione e le sue possibili conseguenze.
www.radicalisenzafissadimora.org
Lo stato di incertezza che attraversa il governo Berlusconi ha riportato all'ordine del giorno la possibilità di scioglimento anticipato delle Camere e il conseguente ritorno alle urne. Tra le varie ipotesi circolate in questi giorni c'è anche quella di sciogliere solo la Camera dei Deputati, dove il governo non ha più una una maggioranza, senza toccare il Senato che sembra ancora saldamente in mano alla coalizione PdL-Lega. La lettera della Costituzione consente questa possibilità, rimettendola alla discrezionalità del Presidente della Repubblica: il Presidente della Repubblica può [...] sciogliere le Camere o anche una sola di esse (art. 88.1 Cost.).
La prassi istituzionale va però in direzione opposta a quella voluta da Berlusconi. La Costituzione del 1948 prevedeva infatti una durata in carica di cinque anni per i deputati e di sei per i senatori, cosa che avrebbe portato a elezioni in anni diversi. Fino alla modifica costituzionale del 1963 che pareggiò la durata in carica dei sue rami del Parlamento, il Senato fu sempre sciolto con un anno di anticipo (1953, 1958) per consentire il voto simultaneo e impedire che si formassero maggioranze diverse nelle due Camere. Uno scioglimento anticipato oggi porterebbe a un esito opposto, elezioni separate, e al rischio di maggioranze diverse, se non contrapposte.
La Costituzione non lo vieta, ma Napolitano farebbe bene a valutare con attenzione l'opportunità di questa decisione e le sue possibili conseguenze.
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