(...) A ciò consegue che le censure sollevate dai ricorrenti dovevano considerarsi quanto meno supportate da sufficienti elementi indiziari in ordine alla sussistenza dei vizi delle firme risultanti proprio da atti dell’amministrazione che, ancorchè annullati per la carenza del potere esercitato, esistevano dal punto di vista storico e dei fatti che ne avevano costituito il fondamento: il che era sufficiente in ogni caso a stimolare ritualmente il potere istruttorio officioso del giudice adito.
In definitiva il ricorso di primo grado doveva e deve considerarsi pienamente ammissibile.
Il testo integrale della sentenza del Consiglio di Stato che accoglie il ricorso dei radicali sulle irregolarità delle elezioni regionali lombarde del 2010 è disponibile a questo link:
https://docs.google.com/document/d/14Y6QYRlePfErdCM9jprHAuxVGAWxokHpDXvRBqeQtnk/edit?hl=en_US
www.radicalisenzafissadimora.org
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